Con l’espressione “giustizia predittiva” si indicano quei sistemi computazionali, basati sull’intelligenza artificiale ed il machine learning, attraverso i quali è possibile prevedere l’esito di un procedimento giudiziario.
La storia
L’idea di applicare i calcolatori al mondo del diritto inizia nel 1946 con Norbert Wiener, padre fondatore della cibernetica, il quale accennava ad una possibile applicazione della teoria dei servomeccanismi al funzionamento del diritto.
Nello stesso anno, Lee Loevinger, un magistrato e avvocato statunitense, proponeva di sfruttare i vantaggi offerti dalle tecniche elettroniche per studiare e risolvere i problemi giuridici; con questo nuovo ambito di indagine, a cui fu dato il nome di “Giurimetria” (Jurimetrics), si intendeva indicare la “scientific investigation of legal problem”.
Inizialmente la ricerca giurimetrica non coinvolgeva tutto il dominio giuridico ma si concentrava prevalentemente su 3 aree: l’archiviazione e il reperimento elettronico delle informazioni giuridiche, la previsione delle decisioni giuridiche sulla base di analisi comportamentali e la formalizzazione del diritto e della scienza giuridica mediante la logica simbolica.
I tre approcci giurimetrici risentivano fortemente dell’ambiente giuridico culturale anglosassone dove il diritto giurisprudenziale, basato sul principio dello stare decisis gioca un ruolo predominante.
È giusto ricordare che gli approcci proposti da Wiener e Loevinger, a ben vedere, erano solo in parte innovativi, poiché l’utilizzo di modelli matematici per risolvere questioni di carattere giuridico era già stato affrontato alcuni secoli prima. Basta ricordare, in tal senso, Leibniz che, nel 1666, aveva pubblicato l’opera “Dissertatio de arte combinatoria” nella quale ebbe ad affermare che “Le parti, un giorno, di fronte ad una disputa, potranno sedersi e procedere ad un calcolo”.
I sistemi di machine learning
Dal punto di vista tecnico, tali sistemi si basano sull’apprendimento automatico (machine learning) di computers che, attraverso algoritmi di statistica computazionale ed analisi predittiva, imparano a riconoscere dei pattern di dati, agendo come delle reti neurali artificiali.
Lo sviluppo di simili algoritmi dipende, in maniera imprescindibile, dalla costruzione di un dataset adeguato, composto da dati rivenienti dagli esiti di precedenti giudizi e idoneo a rappresentare la base di partenza per un algoritmo di giustizia predittiva.
Ciò implica, in primo luogo, una “taratura” dell’algoritmo che tenga conto dei diversi settori del diritto (civile, penale, amministrativo, lavoro, tributario, ecc.) sui quali si intenda applicarlo.
Oltre ad impostare il dataset sulla base dei diversi settori del diritto, ci si deve preoccupare della qualità dei dati utilizzati. In sintesi, non sarà possibile limitarsi all’inserimento della massima relativa ad un certo precedente giurisprudenziale ma si dovranno estrapolare le variabili in essa contenute che hanno influito sull’accoglimento o il rigetto deciso dalla corte di riferimento (es.: anno, tribunale, specifici istituti giuridici interessati, elementi fattuali, ecc.).
Non meno importante la quantità di dati, il grado di precisione nel formulare la previsione richiesta incrementa con l’aumentare del numero di precedenti inseriti nel dataset utilizzato.
La giustizia predittiva e l’ordinamento giuridico
Passando ad analizzare il tema della giustizia predittiva in un’ottica giuridica, ci si trova ad affrontare la questione della “prevedibilità” e della “certezza del diritto”:
la prevedibilità della decisione di un giudice è la diretta conseguenza della razionalità formale alla quale deve ispirarsi il legislatore nel redigere le norme che compongono l’ordinamento.
Da questa razionalità formale delle norme discende la certezza del diritto, come Max Weber, padre della sociologia, afferma.
La giustizia predittiva dunque ha sicuramente uno degli elementi cardine dell’ordinamento giuridico: la certezza del diritto, intesa come razionalità formale delle norme volta a garantirne la puntuale applicazione e l’uniforme interpretazione da parte dei Tribunali.
Detto ciò, se la giustizia predittiva, per un verso, si specchia nell’idea di un diritto oggettivo, razionale e linguisticamente non ambiguo, per l’altro verso, potrebbe risultare in contrasto con gli ordinamenti di civil law (detti anche “continentali”, come l’Italia, la Francia, la Germani, la Spagna, la Russia, ecc.) nei quali, a differenza di quelli anglosassoni, si attribuisce un ruolo di preminenza alla norma scritta e non al precedente giurisprudenziale.
Infatti, come è già stato evidenziato, l’apprendimento degli algoritmi di giustizia predittiva avviene sulla base di dataset composti dai precedenti giurisprudenziali inseriti. Una siffatta impostazione non può che condurre verso una preminenza, forse eccessiva, del precedente che finisce, in una certa misura, per essere vincolante.
In conclusione, pur potendo affermare che la giustizia predittiva risponda ad esigenze avvertite da sempre nel mondo del diritto, ci si deve domandare se la sua applicazione in un ordinamento come quello italiano non possa rappresentare uno strumento capace di far estinguere il modello continentale in favore di quello di matrice anglosassone.
– articolo a cura di Giampaolo Campoli.